Äîêóìåíò âçÿò èç êýøà ïîèñêîâîé ìàøèíû. Àäðåñ îðèãèíàëüíîãî äîêóìåíòà : http://www.arcetri.astro.it/~rsu/contratto/CCNL_vecchi/legge1975419.htm
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legge 419/1975

Legge 6 agosto 1975, n. 419.

Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi

 Art.1.
Alle prestazioni sanitarie ed economiche dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto, per sÈ e per i componenti la propria famiglia, i titolari di pensioni o rendite di cui ai punti 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, semprechÈ l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtÛ di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Art.2.
Ai fini del trattamento per la tubercolosi sono considerati componenti il nucleo familiare assistibile:

a) il coniuge;

b) i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, figli naturali o nati dal precedente matrimonio del coniuge;

c) i fratelli e le sorelle a carico;

d) i genitori e gli equiparati, il patrigno e la matrigna, le persone alle quali il capo famiglia fu affidato come esposto, tutti i viventi a carico, purchÈ abbiano superato i 60 anni di etÞ per l'uomo ed i 55 anni per la donna.

Il limite massimo di etÞ Õ fissato per le persone di cui alle lettere b) e c) del precedente comma fino al 2l° anno di etÞ.

Per le stesse persone di cui alle lettere b) e c) che siano regolarmente iscritte ad universitÞ o istituti universitari, conservatori di musica ed accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano giÞ conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di etÞ Õ ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori e universitari e, comunque, non oltre il 26° anno di etÞ, sempre che essi risultino a carico del capo famiglia.

I limiti di etÞ previsti dal presente articolo non si applicano nei confronti delle persone che risultino permanentemente inabili al lavoro.

Per i familiari indicati nel presente articolo le prestazioni economiche sono dovute semprechÈ gli stessi risultino a carico del capo famiglia.

Art.3.
I soggetti dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche quando all'atto della domanda possano far valere almeno un anno di contribuzione.

Art.4.
A decorrere dal 1° gennaio 1975 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l'indennitÞ prevista dall'articolo 1 della legge 14 dicembre 1970, n. l088, nonchÈ la indennitÞ di cui all'articolo 2 della legge stessa sono aumentate nella stessa misura percentuale di variazione del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per i familiari a carico degli assicurati nonchÈ per i pensionati di cui all'articolo l della presente legge e loro familiari le anzidette indennitÞ sono dovute in misura ridotta alla metÞ.

Art.5.
Agli assistiti sottoposti a cure ambulatoriali di durata non inferiore a sessanta giorni e che durante il periodo di cura non abbiano svolto attivitÞ lavorativa, spetta, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si Õ conclusa la cura per stabilizzazione o per guarigione clinica, una indennitÞ giornaliera pari all'indennitÞ post-sanatoriale, d'importo e durata pari a quella stabilita dall'articolo 2 della legge 14 dicembre 1970, n. l088.

Dopo il periodo di trattamento di cui al comma precedente agli assistiti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. l088, spetta l'assegno di cura o di sostentamento.

Art.6. 
"Sostituisce i primi due commi e il quinto comma dell'art. 4, L. 14 dicembre 1970, n. 1088"

Art.7. 
"Sostituisce con quattro commi il quarto comma dell'art. 4, L. 4 aprile 1952, n. 218"

Art.8.
Un rappresentante della commissione degenti partecipa, con parere consultivo, ai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri specializzati in tisiologia e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

Art.9. 
"Aggiunge il punto 4 all'art. 9, L. 12 febbraio 1968, n. 132"

Art.10. 
"Sostituisce l'art. 9, L. 14 dicembre 1970, n. 1088"

Art.11.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farÞ fronte con i contributi previsti per legge per l'assicurazione generale obbligatoria contro la tubercolosi.