Äîêóìåíò âçÿò èç êýøà ïîèñêîâîé ìàøèíû. Àäðåñ îðèãèíàëüíîãî äîêóìåíòà : http://www.arcetri.astro.it/~rsu/contratto/CCNL_vecchi/legge19701088.htm
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legge 1088/1970

Legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi

Art.1.

Durante il periodo di ricovero e di cura ambulatoriale Õ corrisposta agli assicurati contro la tubercolosi, per un periodo di 180 giorni, un'indennitÞ giornaliera pari a quella che spetterebbe in caso di malattia comune ai lavoratori, assistiti a domicilio e in costanza di rapporto di lavoro, dall'Ente tenuto nei loro confronti.
Detta indennitÞ, da corrispondere anche durante le domeniche e le festivitÞ, non potrÞ comunque essere inferiore a lire 1.200 giornaliere e continuerÞ ad essere erogata in tale misura minima, quando venga a cessare il trattamento economico di cui al comma precedente, fino alla cessazione del ricovero o della cura ambulatoriale. L'indennitÞ Õ maggiorata per i familiari, considerati a carico dei lavoratori assistiti secondo le disposizioni delle leggi vigenti, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria.
Ai familiari a carico degli assicurati, assistiti con ricovero in luogo di cura o mediante cura ambulatoriale, l'indennitÞ minima di lire 1.200 giornaliere Õ ridotta alla metÞ.
L'indennitÞ predetta di ricovero o di cura ambulatoriale non Õ dovuta nei casi e per tutto il periodo in cui il lavoratore abbia diritto a percepire dal datore di lavoro l'intera retribuzione.

Art.2.

Successivamente ad un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero in un luogo di cura per tubercolosi spetta agli assicurati, colpiti da forma tubercolare, per la durata di 24 mesi una indennitÞ post-sanatoriale di lire 2.000 giornaliere, maggiorata di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria per ogni familiare a carico. Tale indennitÞ non Õ cumulabile con l'indennitÞ giornaliera prevista dall'articolo precedente.
L'indennitÞ post-sanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, Õ ridotta alla metÞ per i familiari a carico degli assicurati.

Art.3.

Agli assicurati fruenti di prestazioni antitubercolari sanitarie od economiche nel corso del mese di dicembre, Õ corrisposto per le feste natalizie un assegno speciale nelle seguenti misure:
lire 25.000 piÛ lire 3.000 di maggiorazione per ogni familiare a carico, agli assistiti per assicurazione propria;
lire 15.000 agli assistiti in qualitÞ di familiari a carico del lavoratore assicurato.

Art.4.

Agli assistiti contro la tubercolosi e loro familiari a carico, spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente articolo 2, un assegno per un periodo di due anni di cura o di sostentamento nella misura di L. 480.000 annue, pagabili in rate mensili posticipate. Tale assegno Õ concesso agli assistiti ed ai loro familiari a carico la cui capacitÞ di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della metÞ per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. L'assegno Õ rinnovabile di due anni in due anni, permanendo la predetta riduzione. Ai familiari a carico di etÞ inferiore agli anni 15 l'assegno Õ concesso qualora siano accertate minorazioni che rendano necessario un ulteriore trattamento a titolo di cura o di sostentamento. Qualora nel corso di godimento dell'assegno il minore compia il quindicesimo anno di etÞ ai fini del rinnovo biennale della concessione dell'assegno medesimo si applica il criterio di cui al comma precedente. L'assegno non Õ cumulabile con la normale retribuzione continuativa ed a tempo pieno nÈ con i trattamenti di cui agli articoli l e 2 della presente legge. L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale, previsto dall'articolo 2 della presente legge, qualora la domanda sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale. Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Hanno diritto di presentare domanda e di essere ammessi al beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento anche gli ex assistiti che, avendone i requisiti ed affetti dalle menomazioni fisiche previste, hanno fruito dell'indennitÞ post-sanatoriale in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento previsto dal secondo comma del presente articolo Õ effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le procedure in atto per l'accertamento dell'invaliditÞ pensionabile. Per tale accertamento l'Istituto nazionale della previdenza sociale puÐ servirsi dei propri istituti di cura o dei dispensari dipendenti dai concorsi provinciali.
Contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione dell'assegno di cura o di sostentamento di cui ai commi precedenti Õ ammesso il ricorso in via amministrativa da parte degli assicurati nei termini e nei modi previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni. Le stesse norme si applicano per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale.

Art.5.

I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto al miglioramento delle indennitÞ economiche in precedenza concesse a carico dello Stato e corrisposte loro dai competenti organi del Servizio sanitario nazionale.
L'indennitÞ di ricovero o di cura ambulatoriale nonchÈ quella post-sanatoriale sono equiparate e corrisposte con le stesse modalitÞ, con la stessa durata e con la stessa misura di quelle corrisposte dall'INPS agli assistiti in regime assicurativo e ciÐ a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al termine del godimento del sussidio post-sanatoriale spetta agli assistiti e con le stesse modalitÞ dell'INPS, accertate dagli organi del Servizio sanitario nazionale, un assegno di cura o di sostentamento. Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti di cui al primo comma, che usufruiscono di prestazioni economiche nel corso del mese di dicembre, viene confermato un assegno natalizio di L. 25.000.

Art.6.

I ricoveri di primo intervento in ospedale per tubercolosi debbono essere considerati urgenti in ogni caso e all'uopo saranno applicate le norme previste dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1968, n. 132.

Art.7.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, le prestazioni previste dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 197l.

Art.8.

I nuclei familiari, dei quali uno o piÛ componenti sia stato ricoverato in luogo di cura per tubercolosi, hanno diritto alla attribuzione di 2 punti per l'assegnazione di alloggi popolari costruiti con spesa a totale carico dello Stato o della GESCAL.

Art.9.

Le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici e tutti i datori di lavoro del settore privato aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unitÞ hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione, con mansioni ed orario adeguati alle residue capacitÞ lavorative.
La conservazione del posto, salvo che disposizioni piÇ favorevoli regolino il rapporto di lavoro, non comporta riconoscimento di anzianitÞ.
In caso di contestazione sull'inadeguatezza del reinserimento al lavoro valgono le norme di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 che prevedono il sopralluogo del collegio sanitario provinciale.

Art.10.

õ istituita la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi per:
a) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di etÞ figli di tubercolotici o coabitanti in nuclei familiari di ammalati o ex ammalati di tubercolosi;
b) i soggetti cutinegativi, figli del personale di assistenza in servizio presso gli ospedali sanatoriali;
c) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di etÞ, che si trovano in zone depresse ad alta morbositÞ tubercolare;
d) i soggetti cutinegativi, addetti ad ospedali, cliniche ed ospedali psichiatrici;
e) gli studenti di medicina, cutinegativi, all'atto della loro iscrizione alle universitÞ;
f) i soldati, cutinegativi, all'atto dell'arruolamento.
Il Ministero della sanitÞ provvede all'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con 2 miliardi annui di lire conferiti al Ministero della sanitÞ dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che preleva la somma dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge su proposta del Ministro per la sanitÞ, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, saranno stabilite le modalitÞ per l'esecuzione della vaccinazione contro la tubercolosi.

Art.11.

All'onere di lire 8 miliardi, derivante allo Stato dall'applicazione del precedente articolo 5, si provvede, per l'anno finanziario 197l, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro Õ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.