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: http://www.arcetri.astro.it/~rsu/contratto/CCNL_vecchi/dlgs1995230.htm
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D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.
Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1995, n. 136, S.O.
si riportano per brevitÞ solo gli articoli relativi alla protezione sanitaria dei lavoratori
. . . omissis . . .
Capo VIII - Protezione sanitaria dei lavoratori
59. AttivitÞ disciplinate - Vigilanza.
1. Le norme del presente capo si applicano alle attivitÞ di
cui all'articolo 1 alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi
equiparati ai sensi dell'articolo 60, ivi comprese le attivitÞ esercitate dallo
Stato, dagli enti pubblici, territoriali e non territoriali, dagli organi del
servizio sanitario nazionale, dagli istituti di istruzione, dalle universitÞ e
dai laboratori di ricerca.
2. La vigilanza per la tutela dai rischi da radiazioni dei lavoratori addetti
alle attivitÞ di cui al comma 1 Õ affidata, oltre che all'ANPA, al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato
del lavoro e, nel caso di macchine radiogene, agli organi del servizio sanitario
nazionale competenti per territorio.
3. õ fatta salva l'apposita disciplina prevista per le attivitÞ di cui al capo
IV.
4. Il rispetto delle norme del presente capo non esaurisce gli obblighi cui sono
tenuti i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori e i medici
competenti, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per il
quale restano altresË ferme le attribuzioni in ordine alle funzioni di
vigilanza stabilite ai sensi dello stesso decreto.
60. Definizione di lavoratore subordinato.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 59 per
lavoratore subordinato si intende ogni persona che presti il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari, con rapporti di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i
soci lavoratori di cooperative o di societÞ, anche di fatto, e gli utenti dei
servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e
professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare
le loro scelte professionali. Sono altresË equiparati gli allievi degli
istituti di istruzione e universitari, e i partecipanti ai corsi di formazione
professionale, nonchÈ coloro i quali, a qualsiasi titolo, prestino presso terzi
la propria opera professionale.
2. õ vietato adibire alle attivitÞ disciplinate dal presente decreto i
lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877.
61. Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti.
1. I datori di lavoro ed i dirigenti che rispettivamente
eserciscono e dirigono le attivitÞ disciplinate dal presente decreto ed i
preposti che vi sovraintendono devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni
e competenze, attuare le cautele di protezione e di sicurezza previste dal
presente capo e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.
2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attivitÞ di cui al comma 1,
debbono acquisire da un esperto qualificato di cui all'articolo 77 una relazione
scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti
alle attivitÞ stesse. A tal fine i datori di lavoro forniscono all'esperto
qualificato i dati, gli elementi e le informazioni necessarie. La relazione
costituisce il documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni
ionizzanti.
3. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e
successivamente di quelle di cui all'articolo 80, i datori di lavoro, i
dirigenti e i preposti devono in particolare:
a) provvedere affinchÈ gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da
radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui
all'articolo 82, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che
l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato;
b) provvedere affinchÈ i lavoratori interessati siano classificati ai fini
della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di
cui all'articolo 82;
c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di
radiazioni e curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi
frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate;
d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e
di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;
e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione
finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono
addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione
sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle
prescrizioni mediche, delle modalitÞ di esecuzione del lavoro e delle norme
interne di cui alla lettera c);
f) provvedere affinchÈ i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui
alla lettera c), usino i mezzi di cui alla lettera d) ed osservino le modalitÞ
di esecuzione del lavoro di cui alla lettera e);
g) provvedere affinchÈ siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di
zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate,
mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta
eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione ;
h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose
effettuate dall'esperto qualificato, che lo riguardino direttamente, nonchÈ
assicurare l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica di cui
all'articolo 81 concernente il lavoratore stesso.
4. Per gli obblighi previsti nel comma 3 ad esclusione di quelli previsti alla
lettera f), nei casi in cui occorre assicurare la sorveglianza fisica ai sensi
dell'articolo 75, i datori di lavoro, dirigenti e preposti di cui al comma 1
devono avvalersi degli esperti qualificati di cui all'articolo 77 e, per gli
aspetti medici, dei medici di cui all'articolo 83; nei casi in cui non occorre
assicurare la sorveglianza fisica, essi sono tenuti comunque ad adempiere alle
disposizioni di cui alle lettere c), e), f), nonchÈ a fornire i mezzi di
protezione eventualmente necessari di cui alla lettera d).
4-bis. I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente all'esperto
qualificato e al medico addetto alla sorveglianza medica la cessazione del
rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.
5. Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e medica della
radioprotezione sono a carico del datore di lavoro.
62. Obblighi delle imprese esterne.
1. Il datore di lavoro di impresa esterna di cui all'articolo
6, lettera q) assicura, direttamente o mediante accordi contrattuali con i
terzi, la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in
conformitÞ alle disposizioni del presente capo ed a quelle emanate in
applicazione di esso.
2. In particolare il datore di lavoro dell'impresa esterna Õ tenuto a:
a) assicurare per quanto di propria competenza il rispetto dei princËpi
generali di cui all'articolo 2, lettere a) e b) e dei limiti di esposizione di
cui all'articolo 96;
b) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione
finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle
altre informazioni di cui all'articolo 61, lettera e), fatto salvo l'obbligo dei
terzi di informazione specifica sui rischi di cui all'articolo 63;
c) curare che vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose
individuale e che le relative registrazioni siano riportate nelle schede
personali di cui all'articolo 81;
d) curare che i lavoratori vengano sottoposti alla sorveglianza medica e che i
relativi giudizi di idoneitÞ siano riportati nel documento sanitario personale
di cui all'articolo 90;
e) istituire per ogni lavoratore e consegnare al medesimo, prima di ogni
prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui al comma 3 ed
assicurarsi della sua compilazione.
3. Con il decreto di cui all'articolo 81, comma 6, sono stabilite le modalitÞ
di istituzione e di tenuta del libretto personale di radioprotezione di cui al
comma 2, lettera e); il libretto deve in particolare contenere i dati relativi
alla valutazione delle dosi inerenti all'attivitÞ svolta, nonchÈ i giudizi
medici di idoneitÞ e le relative limitazioni di validitÞ.
4. L'attivitÞ di datore di lavoro delle imprese esterne Õ soggetta a notifica
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ad autorizzazione
rilasciata dallo stesso Ministero, in relazione all'entitÞ dei rischi cui i
lavoratori possono essere esposti, nei casi e con le modalitÞ stabilite con
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministero della sanitÞ, sentita l'ANPA.
5. Gli obblighi di notifica o di autorizzazione non si applicano alle
amministrazioni che esercitano la vigilanza ai sensi del presente decreto.
63. Obblighi degli esercenti zone controllate che si avvalgono di lavoratori esterni.
1. Gli esercenti una o piÛ zone controllate, i quali si
avvalgono di lavoratori esterni, sono tenuti ad assicurarne la tutela dai rischi
da radiazioni ionizzanti, direttamente o mediante accordi contrattuali con
l'impresa esterna da cui detti lavoratori dipendono oppure con il lavoratore
stesso, se autonomo, e rispondono degli aspetti della tutela che siano
direttamente collegati con il tipo di zona controllata e di prestazione
richiesta ai lavoratori esterni.
2. In particolare, per ogni lavoratore esterno che effettua prestazioni in zona
controllata l'esercente la zona controllata Õ tenuto a:
a) accertarsi, tramite il libretto personale di radioprotezione di cui
all'articolo 62, che il lavoratore, prima di effettuare la prestazione nella
zona controllata, sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo
di rischio connesso con la prestazione stessa;
b) assicurarsi che il lavoratore esterno abbia ricevuto o comunque riceva, oltre
alla informazione di cui all'articolo 62, lettera b), una formazione specifica
in rapporto alle caratteristiche particolari della zona controllata ove la
prestazione va effettuata;
c) assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di protezione
individuale, ove necessari;
d) accertarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di sorveglianza
dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione e che fruisca della
sorveglianza dosimetrica ambientale eventualmente necessaria;
e) curare il rispetto, per quanto di propria competenza, dei princËpi generali
di cui all'articolo 2 lettere a) e b) e dei limiti di esposizione di cui
all'articolo 96;
f) adottare le misure necessarie affinchÈ vengano registrati sul libretto
individuale di radioprotezione le valutazioni di dose inerenti alla prestazione.
64. Protezione dei lavoratori autonomi.
1. I lavoratori autonomi che svolgono attivitÞ che comportano la classificazione come lavoratori esposti sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria tutela, agli obblighi previsti dal presente decreto. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 63 e 67 gli esercenti di installazioni presso cui i lavoratori autonomi sono esposti a rischio di radiazioni rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione richiesta.
65. Altre attivitÞ presso terzi.
1. Fuori dei casi previsti negli articoli 62, 63 e 67, il
datore di lavoro per conto del quale lavoratori subordinati o ad essi equiparati
prestano la propria opera presso uno o piÛ impianti, stabilimenti, laboratori o
sedi gestiti da terzi, ove vengono svolte attivitÞ disciplinate dal presente
decreto tali da comportare per i lavoratori anzidetti la classificazione di
lavoratori esposti, Õ tenuto ad assicurare la tutela dei lavoratori dai rischi
da radiazioni ionizzanti in conformitÞ alle norme del presente capo ed alle
disposizioni emanate in applicazione di esso, in relazione all'entitÞ
complessiva del rischio.
2. Il datore di lavoro deve svolgere presso i terzi esercenti, le azioni
necessarie affinchÈ venga comunque assicurato il rispetto di quanto disposto al
comma 1, anche ai fini del coordinamento delle misure da adottare, fermi
restando gli obblighi dei terzi esercenti stessi, derivanti dalle disposizioni
del presente capo, per gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente
connessi con la natura dell'attivitÞ da essi svolta e dell'intervento che i
lavoratori sono chiamati a compiere.
66. MolteplicitÞ di datori di lavoro.
1. Nel caso di lavoratori i quali svolgono per piÛ datori di lavoro attivitÞ che li espongono a rischi di radiazioni ionizzanti, ciascun datore di lavoro Õ tenuto a richiedere agli altri datori di lavoro ed ai lavoratori, e a fornire quando richiesto, le informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto delle norme del presente capo e, in particolare, dei limiti di dose.
67. Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, con particolari compiti nell'ambito aziendale.
1. I datori di lavoro e i dirigenti che eserciscono e dirigono
le attivitÞ indicate nell'articolo 59 ed i preposti che vi sovraintendono,
devono rendere edotti, in relazione alle mansioni cui sono addetti, i lavoratori
autonomi e quelli dipendenti da terzi, che svolgono nell'ambito aziendale
attivitÞ diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti, dei rischi specifici
da radiazioni esistenti nei luoghi in cui siano chiamati a prestare la loro
opera. Essi devono inoltre fornire ai predetti lavoratori i necessari mezzi di
protezione ed assicurarsi dell'impiego di tali mezzi.
2. õ vietato adibire i lavoratori di cui al comma 1 ad attivitÞ che li
espongono al rischio di superare i limiti di dose fissati per gli stessi ai
sensi dell'articolo 96.
68. Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori devono:
a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi
incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza,
a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;
b) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di
protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di
lavoro;
c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di
sorveglianza dosimetrica, nonchÈ le eventuali condizioni di pericolo di cui
vengono a conoscenza;
d) non rimuovere nÈ modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i
dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di
misurazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di
loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza;
f) sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente decreto.
2. I lavoratori che svolgono, per piÛ datori di lavoro, attivitÞ che li
espongano al rischio da radiazioni ionizzanti, devono rendere edotto ciascun
datore di lavoro delle attivitÞ svolte presso gli altri, ai fini di quanto
previsto al precedente articolo 66. Analoga dichiarazione deve essere resa per
eventuali attivitÞ pregresse. I lavoratori esterni sono tenuti ad esibire il
libretto personale di radioprotezione all'esercente le zone controllate prima di
effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati.
68-bis. Scambio di informazioni.
1. Su motivata richiesta di autoritÞ competenti anche di altri paesi appartenenti all'Unione europea o di soggetti, anche di detti paesi, che siano titolari di incarichi di sorveglianza fisica o medica della radioprotezione del lavoratore, il lavoratore trasmette alle autoritÞ o ai soggetti predetti le informazioni relative alle dosi ricevute. La richiesta delle autoritÞ o dei soggetti di cui sopra deve essere motivata dalla necessitÞ di effettuare le visite mediche prima dell'assunzione oppure di esprimere giudizi in ordine all'idoneitÞ a svolgere mansioni che comportino la classificazione del lavoratore in categoria A oppure, comunque, di tenere sotto controllo l'ulteriore esposizione del lavoratore.
69. Disposizioni particolari per le lavoratrici.
1. Ferma restando l'applicazione delle norme speciali
concernenti la tutela delle lavoratrici madri, le donne gestanti non possono
svolgere attivitÞ in zone classificate o, comunque, ad attivitÞ che potrebbero
esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo
della gravidanza.
2. õ fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il
proprio stato di gestazione, non appena accertato.
3. õ altresË vietato adibire le donne che allattano ad attivitÞ comportanti
un rischio di contaminazione.
70. Apprendisti e studenti.
1. Ai fini del presente capo gli apprendisti e gli studenti sono suddivisi nelle categorie definite ai sensi dell'articolo 82.
71. Minori.
1. I minori di anni diciotto non possono esercitare attivitÞ
proprie dei lavoratori esposti.
2. Gli apprendisti e gli studenti, ancorchÈ minori di anni diciotto, possono
ricevere dosi superiori ai limiti previsti per le persone del pubblico in
relazione alle specifiche esigenze della loro attivitÞ di studio o di
apprendistato, secondo le modalitÞ di esposizione stabilite ai sensi
dell'articolo 96.
72. Ottimizzazione della protezione.
1. In conformitÞ ai princËpi generali di cui al capo I del
presente decreto, nell'esercizio delle attivitÞ di cui all'articolo 59 il
datore di lavoro Õ tenuto ad attuare tutte le misure di sicurezza e protezione
idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello piÛ basso
ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dei fattori economici e sociali.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, gli impianti, le apparecchiature, le
attrezzature, le modalitÞ operative concernenti le attivitÞ di cui
all'articolo 59 debbono essere rispondenti alle norme specifiche di buona
tecnica, ovvero garantire un equivalente livello di radioprotezione.
73. Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di esposizione.
1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, devono adottare i provvedimenti
idonei ad evitare che vengano superati i limiti di dose fissati, per le diverse
modalitÞ di esposizione, con il decreto di cui all'articolo 96, per:
a) i lavoratori esposti;
b) gli apprendisti e studenti;
c) i lavoratori non esposti;
d) i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi di cui al precedente articolo 67.
2. I soggetti di cui al comma 1 debbono altresË adottare i provvedimenti idonei
ad assicurare il rispetto dei limiti e delle condizioni di esposizione fissati
con il decreto di cui all'articolo 96 per le lavoratrici, le apprendiste e le
studentesse in etÞ fertile.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di cui
all'articolo 96, comma 5.
74. Esposizioni accidentali o di emergenza.
1. Dopo ogni esposizione accidentale o di emergenza i datori
di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni
e competenze, devono acquisire dall'esperto qualificato una apposita relazione
tecnica, dalla quale risultino le circostanze ed i motivi dell'esposizione
stessa per quanto riscontrabili dall'esperto qualificato, nonchÈ la valutazione
delle dosi relativamente ai lavoratori interessati. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 91.
2. I lavoratori e il personale di intervento previsto nei piani di cui al capo X
devono essere preventivamente resi edotti, oltre che dei rischi connessi
all'esposizione, anche del fatto che, durante l'intervento possano essere
sottoposti ad esposizione di emergenza e, conseguentemente, dotati di adeguati
mezzi di protezione in relazione alle circostanze in cui avviene l'intervento
medesimo.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, della sanitÞ, per il coordinamento della protezione
civile e dell'industria del commercio e dell'artigianato sono stabilite le
modalitÞ e i livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di
intervento.
4. Per le attivitÞ estrattive gli interventi di soccorso sono effettuati da
personale volontario appositamente addestrato.
75. Sorveglianza fisica.
1. La sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e
della popolazione deve essere effettuata ove le attivitÞ svolte comportino la
classificazione degli ambienti di lavoro in una o piÛ zone controllate o
sorvegliate, ovvero comportino la classificazione degli addetti come lavoratori
esposti.
2. I datori di lavoro esercenti le attivitÞ disciplinate dal presente decreto
devono provvedere ad assicurare la sorveglianza fisica, effettuata ai sensi
delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82, sulla base
delle indicazioni della relazione di cui all'articolo 61, comma 2, e,
successivamente, di quella di cui all'articolo 80, comma 1.
76. Servizi di dosimetria.
1. Ferme restando le competenze previste dalla vigente
normativa, chiunque svolge attivitÞ di servizio di dosimetria individuale,
anche per le attivitÞ disciplinate al capo IV, Õ soggetto alla vigilanza dell'ANPA
e, a tale fine, comunica all'ANPA medesima, entro trenta giorni, l'avvenuto
inizio delle attivitÞ.
2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'ISPESL e all'ANPA, con le
modalitÞ da questa specificate, i risultati delle misurazioni effettuate, ai
fini del loro inserimento in un archivio nazionale dei lavoratori esposti, da
istituire con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanitÞ, sentita l'ANPA.
77. Esperti qualificati.
1. Il datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica
per mezzo di esperti qualificati.
2. Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro
competente per territorio e, per le attivitÞ estrattive, anche all'ingegnere
capo dell'ufficio periferico competente per territorio, i nominativi degli
esperti qualificati prescelti, allegando altresË la dichiarazione di
accettazione dell'incarico.
3. õ consentito che mansioni strettamente esecutive, inerenti alla sorveglianza
fisica della protezione contro le radiazioni, siano affidate dal datore di
lavoro a personale non provvisto dell'abilitazione di cui all'articolo 78,
scelto d'intesa con l'esperto qualificato e che operi secondo le direttive e
sotto la responsabilitÞ dell'esperto qualificato stesso.
4. Il datore di lavoro Õ tenuto a fornire i mezzi e le informazioni, nonchÈ ad
assicurare le condizioni necessarie all'esperto qualificato per lo svolgimento
dei suoi compiti.
5. Le funzioni di esperto qualificato non possono essere assolte dalla persona
fisica del datore di lavoro nÈ dai dirigenti che eserciscono e dirigono
l'attivitÞ disciplinata, nÈ dai preposti che ad essa sovrintendono, nÈ dagli
addetti alla vigilanza di cui all'articolo 59, comma 2.
78. Abilitazione degli esperti qualificati: elenco nominativo.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanitÞ, Õ istituito, presso
l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco nominativo degli esperti
qualificati, ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione:
a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti
costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione
massima, applicata al tubo, inferiore a 400 KeV;
b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti
costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa
tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni
la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a
104 neutroni al secondo;
c) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti come
definiti all'articolo 7 del capo II del presente decreto e delle altre sorgenti
di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
2. L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore.
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti i
titoli di studio e la qualificazione professionale, nonchÈ le modalitÞ per la
formazione professionale, per l'accertamento della capacitÞ tecnica e
professionale richiesta per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e per
l'eventuale sospensione o cancellazione dal medesimo, fermo restando quanto
stabilito all'articolo 93 per i casi di inosservanza dei compiti.
79. Attribuzioni dell'esperto qualificato.
1. L'esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza
fisica per conto del datore di lavoro deve:
a) effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 61 e dare
indicazioni al datore di lavoro nella attuazione dei compiti di cui al predetto
articolo ad esclusione di quelli previsti alle lettere f) e h);
b) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli
strumenti di protezione, ed in particolare:
1) procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto
di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano
rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello
stabilimento in relazione a tali rischi, nonchÈ delle modifiche alle
installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni,
dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
2) effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica,
di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
3) eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle
tecniche di radioprotezione;
4) effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento
degli strumenti di misurazione;
c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone
controllate e sorvegliate;
d) procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi
relativamente ai lavoratori esposti;
e) assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro
nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di
incidente.
2. La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A
derivanti da esposizioni esterne deve essere eseguita, a norma dell'articolo 75,
mediante uno o piÛ apparecchi di misura individuali nonchÈ in base ai
risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera c).
3. La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A
derivanti da esposizioni interne deve essere eseguita in base ad idonei metodi
fisici e/o radiotossicologici.
4. Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui ai commi 2
e 3 risulti per particolari condizioni impossibile o insufficiente, la
valutazione di essa puÐ essere effettuata sulla scorta dei risultati della
sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali
compiute su altri lavoratori esposti.
5. La valutazione della dose ricevuta o impegnata dai lavoratori esposti che non
sono classificati in categoria A puÐ essere eseguita sulla scorta dei risultati
della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro.
6. L'esperto qualificato comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno
ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di
categoria A e con periodicitÞ almeno annuale, al medico addetto alla
sorveglianza medica, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di
esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate
sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente
aggiornata.
7. L'esperto qualificato deve inoltre procedere alle analisi e valutazioni
necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione della popolazione
secondo i princËpi di cui al capo IX del presente decreto; in particolare deve
effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante
dall'attivitÞ e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dai
gruppi di riferimento della popolazione in condizioni normali, nonchÈ la
valutazione delle esposizioni in caso di incidente. A tal fine i predetti gruppi
di riferimento debbono essere identificati sulla base di valutazioni ambientali,
adeguate alla rilevanza dell'attivitÞ stessa, che tengano conto delle diverse
vie di esposizione.
80. Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti.
1. In base alle valutazioni relative all'entitÞ del rischio,
l'esperto qualificato indica, con apposita relazione scritta, al datore di
lavoro:
a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da
radiazioni;
b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del
datore di lavoro delle attivitÞ che questi debbono svolgere;
c) la frequenza delle valutazioni di cui all'articolo 79;
d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di
assicurare la sorveglianza fisica, di cui all'articolo 75, dei lavoratori
esposti e della popolazione;
e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori
esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza
stabilita ai sensi della lettera c).
2. Il datore di lavoro provvede ai necessari adempimenti sulla base delle
indicazioni di cui al comma 1; si assicura altresË che l'esperto qualificato
trasmetta al medico addetto alla sorveglianza medica i risultati delle
valutazioni di cui alla lettera e) del comma 1 relative ai lavoratori esposti,
con la periodicitÞ prevista all'articolo 79, comma 6.
3. Il datore di lavoro garantisce le condizioni per la collaborazione,
nell'ambito delle rispettive competenze, tra l'esperto qualificato e il servizio
di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626. L'esperto qualificato Õ in particolare chiamato a
partecipare alle riunioni periodiche di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo predetto.
81. Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione.
1. L'esperto qualificato deve provvedere, per conto del datore
di lavoro, ad istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione:
a) la relazione di cui all'articolo 61, comma 2 e all'articolo 80, comma 1,
relativa all'esame preventivo dei progetti e delle eventuali modifiche, nonchÈ
le valutazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), n. 1 e comma 7;
b) le valutazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c), nonchÈ i verbali
di controllo di cui allo stesso articolo, comma 1, lettera b), nn. 3) e 4);
c) i verbali dei controlli di cui al comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso
articolo 79 e dei provvedimenti di intervento da lui adottati e prescritti,
nonchÈ copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di
vigilanza divenute esecutive;
d) le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle
valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali; le dosi
derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza, da esposizioni
soggette ad autorizzazione speciale o da altre modalitÞ di esposizione debbono
essere annotati, separatamente, in ciascuna scheda;
e) le relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni
accidentali o di emergenza di cui all'articolo 74, comma 1, nonchÈ alle altre
modalitÞ di esposizione;
e-bis) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano
stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti.
2. Per i lavoratori di cui agli articoli 62 e 65 nelle schede personali devono
essere annotati tutti i contributi alle esposizioni lavorative individuali con
le modalitÞ stabilite nel provvedimento di cui al comma 6.
3. Il datore di lavoro deve conservare:
a) per almeno cinque anni dalla data di compilazione la documentazione di cui al
comma 1, lettera b);
b) sino a cinque anni dalla cessazione dell'attivitÞ di impresa che comporta
esposizioni alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1,
lettere a) e c);
c) sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell'attivitÞ dell'impresa
comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, mantenendone successivamente
copia per almeno cinque anni, la documentazione di cui al comma 1, lettere d),
e) ed f).
4. Entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attivitÞ
d'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti la documentazione
di cui al comma 1, lettere d), e) ed e-bis) va consegnata al medico addetto alla
sorveglianza medica che provvede alla sua trasmissione, unitamente al documento
di cui all'articolo 90, all'Ispettorato medico centrale, che assicurerÞ la loro
conservazione nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 90, comma 3.
5. In caso di cessazione definitiva dell'attivitÞ di impresa, i documenti di
cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono consegnati entro sei mesi
all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio che assicurerÞ
la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalitÞ previsti nel
presente articolo.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ANPA
e l'ISPESL, sono determinate le modalitÞ di tenuta della documentazione e sono
approvati i modelli della stessa.
82. ModalitÞ di classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica.
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanitÞ, sentita l'ANPA, vengono stabiliti e aggiornati:
a) i criteri per la classificazione in zone degli ambienti di lavoro ai fini
della radioprotezione;
b) i criteri per l'adozione della sorveglianza fisica e per la classificazione
dei lavoratori in categorie;
c) le categorie di classificazione, ai fini della radioprotezione, degli
apprendisti e studenti di cui all'articolo 70.
2. Con lo stesso decreto sono disciplinate particolari modalitÞ di esposizione
cui i lavoratori possono essere eventualmente soggetti.
3. I criteri, le categorie e le modalitÞ di cui al comma 1 devono, nel rispetto
degli obiettivi di radioprotezione stabiliti dalle direttive del Consiglio delle
ComunitÞ europee, garantire comunque, con la massima efficacia la tutela
sanitaria dei lavoratori, degli apprendisti e degli studenti dai rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
83. Sorveglianza medica.
1. Il datore di lavoro deve provvedere ad assicurare mediante
uno o piÛ medici la sorveglianza medica dei lavoratori esposti e degli
apprendisti e studenti in conformitÞ alle norme del presente capo ed alle
disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82. Tale sorveglianza Õ
basata sui princËpi che disciplinano la medicina del lavoro.
2. La sorveglianza medica dei lavoratori esposti che non sono classificati in
categoria A Õ assicurata tramite medici competenti o medici autorizzati. La
sorveglianza medica dei lavoratori di categoria A Õ assicurata tramite medici
autorizzati.
3. Il datore di lavoro non puÐ assegnare le persone di cui al comma 1 ad alcuna
attivitÞ che le esponga al rischio di radiazioni ionizzanti qualora le
conclusioni mediche vi si oppongano.
4. Il datore di lavoro deve assicurare ai medici di cui al comma 1 le condizioni
necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.
5. Il datore di lavoro deve consentire ai medici di cui al comma 1 l'accesso a
qualunque informazione o documentazione che questi ritengano necessaria per la
valutazione dello stato di salute dei lavoratori esposti, e delle condizioni di
lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio di idoneitÞ dei
lavoratori.
6. Le funzioni di medico autorizzato e di medico competente non possono essere
assolte dalla persona fisica del datore di lavoro nÈ dai dirigenti che
eserciscono e dirigono l'attivitÞ disciplinata, nÈ dai preposti che ad essa
sovrintendono, nÈ dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 59, comma 2.
84. Visita medica preventiva.
1. Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori
esposti e gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 70, prima di essere
destinati ad attivitÞ che li espongono alle radiazioni ionizzanti, siano
sottoposti a visita medica a cura del medico addetto alla sorveglianza medica.
2. Il datore di lavoro deve altresË rendere edotto il medico, all'atto della
visita, della destinazione lavorativa del soggetto, nonchÈ dei rischi,
ancorchÈ di natura diversa da quella radiologica, connessi a tale destinazione.
3. La visita medica preventiva deve comprendere una anamnesi completa, dalla
quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti, dovute sia alle
mansioni esercitate sia a esami e trattamenti medici, e un esame clinico
generale completato da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio, per
valutare lo stato generale di salute del lavoratore.
4. In base alle risultanze della visita medica preventiva i lavoratori vengono
classificati in:a) idonei;b) idonei a determinate condizioni;c) non idonei.
5. Il medico comunica per iscritto al datore di lavoro il giudizio di idoneitÞ
ed i limiti di validitÞ del medesimo.
6. Il medico, nell'ambito della visita preventiva nonchÈ in occasione delle
visite previste dall'articolo 85, illustra al lavoratore il significato delle
dosi ricevute, delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e
radiotossicologici e gli comunica i risultati dei giudizi di idoneitÞ che lo
riguardano.
7. Con decreto del Ministro della sanitÞ, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ISPESL, l'ISS e l'ANPA, sono
definiti criteri indicativi per la valutazione dell'idoneitÞ all'esposizione
alle radiazioni ionizzanti.
85. Visite mediche periodiche e straordinarie.
1. Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori
esposti e gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 70 siano sottoposti, a
cura del medico addetto alla sorveglianza medica, a visita medica periodica
almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta venga variata la
destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale destinazione. La
visita medica per i lavoratori di categoria A e per gli apprendisti e studenti
ad essi equiparati deve essere effettuata almeno ogni sei mesi. Le visite
mediche, ove necessario, sono integrate da adeguate indagini specialistiche e di
laboratorio.
2. Gli organi preposti alla vigilanza di cui al comma 2 dell'articolo 59 e i
medici addetti alla sorveglianza medica possono disporre che dette visite siano
ripetute con maggiore frequenza in tutti i casi in cui le condizioni di
esposizione e lo stato di salute dei lavoratori lo esigano.
3. In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2, i
lavoratori sono classificati in:a) idonei;b) idonei a determinate condizioni;c)
non idonei;d) lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo la cessazione del
lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti.
4. Il datore di lavoro ha l'obbligo di disporre la prosecuzione della
sorveglianza medica per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio del medico, nei
confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perchÈ nonidonei o trasferiti
ad attivitÞ che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Anche per tali lavoratori il medico formulerÞ il giudizio di idoneitÞ ai sensi
del comma 3, al fine di un loro eventuale reinserimento in attivitÞ con
radiazioni.
5. Prima della cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve
provvedere a che il lavoratore sia sottoposto a visita medica. In tale occasione
il medico deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle
prescrizioni mediche da osservare.
6. Ferma restando la periodicitÞ delle visite di cui al comma 1, nel periodo
necessario all'espletamento e alla valutazione delle indagini specialistiche e
di laboratorio di cui allo stesso comma, il giudizio di idoneitÞ, di cui al
comma 3, in precedenza formulato conserva la sua efficacia.
86. Allontanamento dal lavoro.
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di allontanare
immediatamente dal lavoro comportante esposizione a rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti i lavoratori che alla visita medica risultino, a giudizio
del medico, non idonei.
2. Detti lavoratori non possono proseguire l'attivitÞ cui erano adibiti, nÈ
altre attivitÞ che li espongano ai rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti, se non dopo essere stati riconosciuti nuovamente idonei dal medico.
3. Il medico deve richiedere l'allontanamento dal lavoro dei lavoratori non
idonei e proporre il reinserimento di essi quando accerti la cessazione dello
stato di non idoneitÞ.
87. Sorveglianza medica effettuata da medici autorizzati.
1. Il datore di lavoro deve far eseguire da medici autorizzati
la sorveglianza medica dei lavoratori classificati in categoria A e degli
apprendisti e studenti di cui all'articolo 70, ad essi equiparati ai sensi del
decreto di cui all'articolo 82.
2. Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro
competente per territorio i nominativi dei medici autorizzati prescelti, con la
dichiarazione di accettazione dell'incarico.
88. Elenco dei medici autorizzati.
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanitÞ e dell'universitÞ e della ricerca scientifica e
tecnologica, istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un
elenco nominativo dei medici autorizzati.
2. All'elenco possono essere iscritti, su domanda, i medici competenti ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che abbiano i
requisiti stabiliti ai sensi del comma 3 e che dimostrino di essere in possesso
della capacitÞ tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei
compiti inerenti alla sorveglianza medica della protezione dei lavoratori di
categoria A.
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti i
requisiti per l'iscrizione all'elenco e le modalitÞ per la formazione
professionale, per l'accertamento della capacitÞ tecnica e professionale e per
l'iscrizione all'elenco stesso, nonchÈ per l'eventuale sospensione o
cancellazione da esso, fermo restando quanto stabilito all'articolo 93 per i
casi di inosservanza dei compiti.
89. Attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza medica.1.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla
sorveglianza medica dei lavoratori esposti Õ tenuto in particolare ai seguenti
adempimenti, fermi comunque restando gli altri compiti previsti nel presente
capo:
a) analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle
mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di
laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche attraverso
accessi diretti negli ambienti di lavoro;
b) istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari personali e loro consegna
all'ISPESL con le modalitÞ previste all'articolo 90 del presente decreto;
c) consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali di cui alla
lettera b), nel caso di cessazione dall'incarico;
d) consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e
procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia
in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di
emergenza.
90. Documento sanitario personale.
1. Per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla
sorveglianza medica deve istituire, tenere aggiornato e conservare un documento
sanitario personale in cui sono compresi:
a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche,
straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica eccezionale;
b) la destinazione lavorativa, i rischi ad essi connessi e i successivi
mutamenti;
c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da
esposizioni accidentali o di emergenza, ovvero soggette ad autorizzazione
speciale utilizzando i dati trasmessi dall'esperto qualificato.
2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di
dose, delle introduzioni e degli esami medici e radiotossicologici, nonchÈ ai
risultati delle valutazioni di idoneitÞ, che li riguardano, e di ricevere,
dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione. Copia del documento
sanitario personale deve essere consegnata dal medico all'interessato alla
cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il documento sanitario personale deve essere conservato sino alla data in cui
il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di etÞ, ed
in ogni caso per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante
esposizione alle radiazioni ionizzanti.
4. Il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attivitÞ di impresa
comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti
documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all'articolo 81,
comma 1, lettere d) ed e) all'ISPESL, che assicurerÞ la loro conservazione nel
rispetto dei termini e delle modalitÞ previste nel presente articolo. Su
richiesta motivata del medico e valutate le circostanze dei singoli casi,
l'Ispettorato medico centrale del lavoro puÐ concedere proroga ai predetti
termini di consegna.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ANPA
e l'ISPESL, sono determinate particolari modalitÞ di tenuta e di conservazione
della predetta documentazione e approvati i modelli della stessa, anche per i
casi di esposizione contemporanea alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori
di rischio.
91. Sorveglianza medica eccezionale.
1. Il datore di lavoro deve provvedere affinchÈ i lavoratori
che hanno subËto una contaminazione siano sottoposti a provvedimenti di
decontaminazione.
2. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a che siano sottoposti a visita
medica eccezionale, da parte di un medico autorizzato, i lavoratori che abbiano
subËto una esposizione tale da comportare il superamento dei valori stabiliti
ai sensi dell'articolo 96. Deve altresË provvedere a che i lavoratori in
questione siano sottoposti a sorveglianza medica eccezionale, comprendente in
particolare i trattamenti terapeutici, il controllo clinico e gli esami, che
siano ritenuti necessari dal medico autorizzato a seguito dei risultati della
visita medica. Le successive condizioni di esposizione devono essere subordinate
all'assenso del medico autorizzato.
3. Nel caso in cui, nell'ambito della sorveglianza medica eccezionale di cui al
comma 2, il medico autorizzato decida l'allontanamento di un lavoratore dal
lavoro cui era assegnato, il datore di lavoro deve darne notizia all'Ispettorato
del lavoro e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per
territorio.
92. Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali.
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare, senza
ritardo e comunque entro tre giorni, all'ANPA, all'Ispettorato provinciale del
lavoro ed agli organi del servizio sanitario nazionale, competenti per
territorio, gli incidenti verificatisi nelle attivitÞ previste dall'articolo
59, nonchÈ le esposizioni che abbiano comportato il superamento di valori
stabiliti ai sensi dell'articolo 96.
2. Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi il medico
deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro e agli organi del
servizio sanitario nazionale competenti per territorio i casi di malattia
professionale.
3. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonchÈ gli istituti
previdenziali o assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie
da loro ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti,
trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero
anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
4. L'ISPESL inserisce nell'archivio nominativo di cui all'articolo 71, comma 2,
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i casi di neoplasia di cui al
comma 3.
93. Provvedimenti a carico dell'esperto qualificato e del medico autorizzato.
1. Su segnalazione degli organismi di vigilanza il capo
dell'Ispettorato medico centrale puÐ disporre, previa contestazione degli
addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la
sospensione, non superiore a sei mesi, dall'esercizio delle funzioni
dell'esperto qualificato o del medico autorizzato, in caso di accertata
inosservanza dei rispettivi compiti.
2. Nei casi piÛ gravi il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
proposta del capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro, con le modalitÞ
stabilite al comma 1, puÐ disporre la cancellazione dell'esperto qualificato o
del medico autorizzato dagli elenchi previsti rispettivamentedagli articoli 78 e
88.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere adottati dopo che sia
stato assegnato all'interessato un termine di sessanta giorni per presentare le
proprie controdeduzioni sugli addebiti contestati. Tali provvedimenti non
possono essere adottati decorsi sei mesi dalla presentazione delle
controdeduzioni da parte dell'interessato.
4. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 o 2 viene
iniziata d'ufficio in caso di condanna definitiva a pena detentiva del medico
autorizzato o dell'esperto qualificato per reati inerenti alle funzioni
attribuite. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1
viene iniziata d'ufficio anche in caso di sentenza non passata in giudicato con
condanna a pena detentiva.
94. Ricorsi.
1. Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in
materia di protezione sanitaria dei lavoratori sono esecutive.
2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 Õ ammesso ricorso al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale entro il termine di trenta giorni dalla data
di comunicazione delle disposizioni medesime. Il ricorso deve essere inoltrato
al Ministro per il tramite dell'Ispettorato del lavoro competente per
territorio. Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo i casi in cui la
sospensione sia disposta dal capo dell'Ispettorato del lavoro competente per
territorio o dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
95. Ricorso avverso il giudizio di idoneitÞ medica.
1. Avverso il giudizio in materia di idoneitÞ medica
all'esposizione alle radiazioni ionizzanti Õ ammesso ricorso, entro il termine
di trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso,
all'Ispettorato medico centrale del lavoro.
2. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso senza che
l'Ispettorato abbia provveduto, il ricorso si intende respinto.
96. Limiti di esposizione.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanitÞ, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, del
lavoro e della previdenza sociale e della protezione civile, sentiti il CNR, l'ANPA,
l'ENEA, l'ISS e l'ISPESL sono fissati, con riferimento alle diverse modalitÞ di
esposizione di cui al decreto ai sensi dell'articolo 82:
a) i limiti di dose per:
1) lavoratori esposti;
2) apprendisti e studenti;
3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi;
4) lavoratori non esposti;
b) i valori di dose che comportano la sorveglianza medica eccezionale e
l'obbligo di cui agli articoli 91 e 92.
2. Il decreto di cui al comma 1 puÐ altresË stabilire particolari limiti di
dose o condizioni di esposizione per le lavoratrici in etÞ fertile, nonchÈ per
le apprendiste e studentesse in etÞ fertile, di cui all'articolo 70.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanitÞ e della
protezione civile, sentiti il CNR, l'ANPA, ISS e l'ISPESL sono fissati i limiti
di dose per le persone del pubblico.
4. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 vengono definite le specifiche grandezze
radioprotezionistiche, come mezzo per garantire l'osservanza dei limiti di dose,
con i relativi criteri di utilizzazione, anche per i casi di esposizione esterna
e interna concomitante.
5. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 possono essere stabiliti particolari casi
per i quali non si applicano i limiti di dose di cui agli stessi decreti.
6. Nel decreto di cui al comma 1 sono altresË stabiliti i valori di
concentrazione di radionuclidi nelle acque di miniera ai fini dell'articolo 16,
comma 1.
7. I limiti ed i valori di dose di cui ai commi 1 e 3 nonchÈ le specifiche
grandezze ed i criteri di cui al comma 4 debbono essere fissati ed aggiornati
nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione stabiliti dalle direttive
dell'Unione europea.
. . . omissis . . .