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Äàòà èçìåíåíèÿ: Thu Feb 28 21:52:24 2002
Äàòà èíäåêñèðîâàíèÿ: Fri Feb 28 13:55:58 2014
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ccnq ripartizione distacchi e permessi

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2000 - 2001

A seguito del parere favorevole espresso in data 20 luglio 2000 dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di settore sul testo dell'accordo relativo al contratto collettivo quadro la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2000 – 2001 nonchÈ della positiva certificazione della Corte dei Conti, in data 3 agosto 2000 sull'attendibilitÞ dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilitÞ con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 9 agosto 2000, alle ore 10,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN :
nella persona dell'Avv. Guido FANTONI componente del Comitato Direttivo con delega del Presidente Prof. Carlo Dell'Aringa: Firmato

e le seguenti Confederazioni sindacali:
CISL Firmato
CGIL Firmato
UIL Firmato
CONFSAL Firmato
CISAL Firmato
RDB CUB Non Firmato

Nel corso della riunione – avvenuta alle ore 10,30 le parti suddette prendono atto che:
- ai sensi dell'art. 6, comma 6, la UIL ha comunicato che le proprie organizzazioni di categoria giÞ UIL – enti locali ed UIL sanitÞ, unificandosi hanno cambiato nei suddetti comparti la loro denominazione in "UIL FLP" ;
(ERRATA CORRIGE: per errore materiale Õ stato scritto UIL FLP anzichÕ UIL FPL. Leggasi UIL FPL.)

- la tavola 9 va corretta in quanto la GILDA – UNAMS Õ una federazione e non una confederazione ed i distacchi di pertinenza vanno riportati nella tavola 6, con conseguente modifica dei totali delle due tavole;

- all'art. 6, comma 5 dopo le parole "lett. c)" vanno aggiunte le parole "CCNQ 7 agosto 1998"

Al termine dei lavori le parti sottoscrivono il contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2000 – 2001 nel testo che segue.


CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2000 - 2001



ART. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n.396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 29, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.
2. Con il presente contratto le parti, prendono atto dell'entrata a regime del sistema di rappresentativitÞ di cui all'art. 47 bis del dlgs 29/1993 e procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi giÞ previsti dal CCNQ del 7 agosto 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, lett. g) del dlgs. 80/1998.
3. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" Õ semplificata in "comparti". Il decreto legislativo "3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi citati al comma 1 Õ indicato come "d.lgs 29/1993".Il testo unificato di tale decreto Õ pubblicato sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998.
4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale di cui al d.lgs. 396/1997 disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo Õ indicato con la dizione "accordo stipulato il 7 agosto 1998". Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalitÞ di utilizzo dei distacchi , aspettative e permessi nonchÈ delle altre prerogative sindacali – stipulato contestualmente – ed integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999 Õ indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993, che per il biennio 2000 – 2001 sono quelle risultanti dalle tabelle allegate dal n. 2 al n. 8. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come "organizzazioni sindacali rappresentative". Alle trattative nazionali di comparto sono, altresË, ammesse le confederazioni cui le stesse organizzazioni rappresentative aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.
6. Con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.


Distacchi, permessi ed aspettative sindacali


ART. 2 - Ripartizione del contingente dei distacchi
1. Il contingente dei distacchi sindacali , per la durata del presente contratto, Õ pari a n. 2460 e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, comma 5, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4. Il contingente dei distacchi Õ ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo la tabella allegato n. 1.
2. Sono confermati i criteri circa le modalitÞ di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 giÞ previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d. lgs 80/1998, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni Õ utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era giÞ intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, per il secondo biennio economico di contrattazione - 2000 - 2001 sono rappresentative nei comparti ai sensi dell' art. 1, comma 5 le organizzazioni sindacali indicate nelle tabelle dal n. 2 al n. 8, che avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentativitÞ valido per il quadriennio 2002 – 2005 – primo biennio economico 2002 – 2003.
4. Nel comparto ministeri ove i dati associativi ed elettorali delle organizzazioni sindacali non risultano tuttora certificati si provvederÞ a ripartire i distacchi spettanti, pari a n. 421 ai sensi della tabella allegato 1, con successivo accordo.


Art. 3 - Contingente dei permessi sindacali
1. E' confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall'art. 44, lett. f) del dlgs. 80/1998 e dal CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali.
2. I permessi sindacali fruibili in ogni amministrazione di tutti i comparti escluso quello della scuola, pari a 90 minuti per dipendente in servizio, al netto dei cumuli previsti dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b), sono portati nel loro complesso ad un valore pari a 77 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.
3. I permessi di cui al comma 2 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente mentre alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1 comma 5 competono nella misura di n. 47 minuti per dipendente.
4. Nel comparto scuola e sino all' entrata in funzione delle RSU, i permessi di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative, al netto dei cumuli di cui all'art. 4, comma 1 lett. a) e c), sono in misura di n. 67 minuti per dipendente, calcolati con le modalitÞ del comma 2. Con l'entrata in funzione delle RSU essi divengono n. 37 minuti per dipendente e - dopo l'applicazione del comma 5 - n. 36
5. Nel comparto scuola, al momento della pratica attuazione dell'apposito accordo di modifica sulla definizione delle aree di contrattazione, con il quale Õ stata istituita l' area della dirigenza scolastica, un minuto per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarÞ utilizzato in forma cumulata per garantire n. 10 distacchi nella citata istituenda area.
6. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3 sono ripartiti nella sede decentrata tra le stesse organizzazioni, secondo le modalitÞ indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.


ART. 4 - Cumuli
1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto dall'art. 3, le associazioni sindacali con il presente contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro spettanti nel modo seguente:
a) sino ad un massimo di 13 minuti per dipendente in servizio per tutti i comparti esclusi i ministeri pari a n. 337 distacchi
b) sino ad un massimo di 13 minuti per dipendente in servizio per il comparto Ministeri, pari a n. 39 distacchi , accantonati in attesa dell'accordo dell'art. 2, comma 5.
c) ulteriori n. 10 minuti pari ad altri n. 107 distacchi per il solo comparto scuola.
2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1 lettere a) e c) ammonta a n. 444 distacchi ed Õ ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui alla tabella allegato n. 1 - pari , senza il comparto ministeri, a n. 2039 - per un totale complessivo di n 2483 distacchi. La ripartizione dei distacchi Õ indicata nelle tabelle allegate dal n. 2 al n. 8. Nella tabella n. 9 sono indicati i distacchi cumulati che dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.

ART. 5 - Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
1. Sono confermati i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa,
2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 per tutti i comparti, in ragione di anno, Õ costituito da n. 419.162 ore, di cui n. 28.530 riservate alle confederazioni e n. 385.877 alle organizzazioni di categoria rappresentative dei comparti di cui al presente accordo, ripartite sulla base delle tabelle allegate dal n. 10 al n. 18. N. 4755 ore di permesso, destinate alle confederazioni sono accantonate in attesa dell'esito di giudizi pendenti.
3. Il contingente destinato alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto Ministeri ( ricompreso in quello generale del comma 2) Õ pari a n. 37.600 ore di permesso, che saranno ripartite con l'accordo di cui all'art. 2, comma 5.
4. Sono confermate le modalitÞ di utilizzo previste dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998.

ART. 6 - Durata e disposizioni finali
1. Il presente contratto Õ valido per il biennio 2000 - 2001.
2. Le tabelle di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 avranno valore sino ad un nuovo accordo conseguente all' accertamento della rappresentativitÞ delle organizzazioni sindacali per il primo biennio economico 2002 – 2003 (relativo al quadriennio di contrattazione 2002 – 2005) nel cui contesto le parti confermeranno l'entitÞ dei permessi cumulati dell'art. 3 o procederanno alla loro riduzione.
3. In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti della rappresentativitÞ ai sensi dell'art. 47 bis del dlgs. 29/1993, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi che avviene con la data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun biennio economico.
4. In tale ipotesi i contingenti dei permessi previsti dagli artt. 4 e 5, nel periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti sono utilizzati pro rata dalle associazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale. Queste ultime, qualora non siano confermate come rappresentative (tenuto conto per le confederazioni della nota alla tabella 10) e risultino avere utilizzato nel medesimo periodo permessi in misura superiore a quella spettante pro rata dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico delle ore di permesso non spettanti.
5. Nel comparto scuola, in prima applicazione del presente contratto, il termine del 30 giugno previsto dall'art. 16, comma 1, lett. c) del CCNQ 7 agosto 1998 Õ spostato al 31 luglio 2000. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuitÞ dell'attivitÞ didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa puÐ essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.
6. Eventuali cambiamenti delle organizzazioni di categoria rappresentative di cui al presente contratto derivanti dalla riorganizzazione interna delle stesse saranno presi in considerazione ai fini della denominazione purchÕ intervenuti prima della stipulazione definitiva del presente contratto.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998 , come integrato dal quello del 27 gennaio 1999, fatta eccezione per le tabelle completamente sostituite da quelle del presente contratto.

TAVOLA 1 - DISTACCHI TAVOLA RIASSUNTIVA

Enti Pubblici non Economici

228

Regioni - Autonomie Locali

542

Aziende di Stato

25

Servizio Sanitario nazionale

380

Ricerca

27

Scuola

802

UniversitÞ

35

totale parziale

2039

Ministeri

421

totale complessivo

2460

TAVOLA 2 – ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - omissis

TAVOLA 3 – AZIENDE - omissis

TAVOLA 4 - REGIONI - AUTONOMIE LOCALI - omissis

TAVOLA 5 - SANITA' - omissis

TAVOLA 6 – SCUOLA - omissis

TAVOLA 7 - RICERCA

organizzazioni sindacali rappresentative

numero distacchi

confederazioni

numero distacchi

Cgil- snur

9

Cgil

1

Cisl - ricerca

10

Cisl

1

Uil - p.a.

6

Uil

0

Usi Rdb ricerca

1

Rdb Cub

0

Uniri (anpri/epr - cida ricerca)

1

Cida

0

totale

27

 

2

TAVOLA 8 - UNIVERSITA' - omissis

TAVOLA 9 - RESIDUI DEI DISTACCHI CUMULATI CHE RESTANO A DISPOSIZIONE DELLE CONFEDERAZIONI

confederazioni

numero distacchi

CGIL

14

CISL

53

UIL

1

CIDA

0

CISAL

8

CONFSAL

50

USAE

6

RDB CUB

2

totale

134

TAVOLA 10 - PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI *

confederazioni

ore permessi

CGIL

4755

CISL

4755

UIL

4755

CISAL

4755

CONFSAL

4755

RDB CUB

4755

totale

28530

* La Confederazioni di cui alla presente tabella sono quelle che, essendo presenti in due comparti, partecipano anche alle trattative nazionali per gli accordi intercompartimentali


TAVOLA 11- ORGANIZZAZIONI SINDACALI
TAVOLA RIASSUNTIVA DEI PERMESSI NEI COMPARTI

Comparto

ore permessi

Enti Pubblici non Economici

14147

Regioni - Autonomie Locali

97642

Aziende di Stato

8513

Servizio Sanitario nazionale

89503

Ricerca

2802

Scuola

128155

UniversitÞ

7515

totale parziale

348277

Ministeri

37600

totale complessivo

385877


TAVOLA 12 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - omissis

TAVOLA 13 – AZIENDE - omissis

TAVOLA 14 - REGIONI - AUTONOMIE LOCALI - omissis

TAVOLA 15 - SANITA' - omissis

TAVOLA 16 – SCUOLA - omissis

TAVOLA 17 - RICERCA

organizzazioni sindacali rappresentative

ore permessi

Cgil - snur

1037

Cisl - ricerca

1003

Uil - p.a.

513

Usi Rdb ricerca

102

Uniri (anpri/epr - cida ricerca)

147

totale

2802

TAVOLA 18 - UNIVERSITA' - omissis

 

Roma, 09.08.2000