Äîêóìåíò âçÿò èç êýøà ïîèñêîâîé ìàøèíû. Àäðåñ îðèãèíàëüíîãî äîêóìåíòà : http://www.arcetri.astro.it/~rsu/contratto/CCNL_vecchi/art65.htm
Äàòà èçìåíåíèÿ: Thu Sep 6 21:34:30 2001
Äàòà èíäåêñèðîâàíèÿ: Fri Feb 28 13:15:34 2014
Êîäèðîâêà:
art.65

Art. 65 – MobilitÞ tra i profili di ricercatori e tecnologi

    1. A domanda dell’interessato, gli Enti possono disporre l’assegnazione di tecnologi o di primi tecnologi a profili, rispettivamente, di ricercatore e primo ricercatore e viceversa da questi ultimi profili a quelli di tecnologo o di primo tecnologo.
    2. L’assegnazione Õ disposta nei confronti del personale che ne faccia richiesta, con 5 anni di anzianitÞ effettiva nel livello e profilo di appartenenza ed in possesso dei requisiti anche professionali propri del profilo e livello di destinazione.
    3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 Õ accertato da apposite commissioni costituite dall’Ente e composte da esperti del settore in relazione alle specificitÞ professionali sulla base di criteri generali oggetto di informazione alle OO.SS. rappresentative.

 

art.prec. art.succ.