Äîêóìåíò âçÿò èç êýøà ïîèñêîâîé ìàøèíû. Àäðåñ îðèãèíàëüíîãî äîêóìåíòà : http://www.arcetri.astro.it/~rsu/contratto/CCNL_vecchi/art47bis.htm
Äàòà èçìåíåíèÿ: Thu Sep 6 20:20:04 2001
Äàòà èíäåêñèðîâàíèÿ: Fri Feb 28 13:17:24 2014
Êîäèðîâêà:
art.47 bis

Art. 47 bis - Trattamento giuridico economico dei dipendenti in particolari situazioni di stato

  1. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all’art. 5 del CCNL quadro del 7.8.1998, compete la retribuzione individuale mensile, costituita dalla retribuzione tabellare mensile, dagli eventuali incrementi economici derivanti dalla progressione economica, dalla indennitÞ integrativa speciale, dalla retribuzione individuale di anzianitÞ e da altri eventuali altri assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, nonchÈ dal trattamento economico accessorio fisso e ricorrente e con carattere di generalitÞ.
  2. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale Õ considerato utile come anzianitÞ di servizio ai fini della progressione di livello nel profilo, di profilo e di quella economica.
  3. Nei casi in cui disposizioni vigenti prevedano il collocamento in aspettativa, retribuita o non retribuita, per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli di titolaritÞ, l’accertamento di cui all’art. 4, comma 6, del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio), Õ effettuato ove l’aspettativa sia utile ai fini dell’anzianitÞ di servizio in base alle disposizioni applicate, con le modalitÞ definite dal comma 7 del medesimo art. 4; l’accertamento Õ effettuato per l’aspettativa retribuita alla scadenza dei periodi utili alla maturazione delle posizioni stipendiali e per quella non retribuita al termine e tenuto conto dell’intera durata dell’aspettativa stessa .
  4. La verifica di cui agli articoli 53 e 54 nei confronti dei dipendenti che fruiscano di distacchi o aspettative previste da disposizioni vigenti Õ effettuata dal legale rappresentante dell’ente, tenuto conto anche degli elementi informativi forniti dall’organo responsabile della struttura presso cui il dipendente presta l’attivitÞ stessa.
art.prec. art.succ.