Äîêóìåíò âçÿò èç êýøà ïîèñêîâîé ìàøèíû. Àäðåñ îðèãèíàëüíîãî äîêóìåíòà : http://www.arcetri.astro.it/~rsu/contratto/CCNL_vecchi/art11.htm
Äàòà èçìåíåíèÿ: Fri Sep 7 13:05:04 2001
Äàòà èíäåêñèðîâàíèÿ: Fri Feb 28 13:14:19 2014
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art.11

Art. 11 - Congedi per la formazione

  1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
  2. Ai lavoratori, con anzianitÞ di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso Ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10 % del personale dei diversi profili in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
  3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianitÞ, devono presentare all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attivitÞ formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle attivitÞ formative, fatte salve diverse, motivate ragioni che abbiano impedito la presentazione della domanda entro il predetto termine.
  4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
  5. L’Ente puÐ non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
    - il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
    - non sia oggettivamente possibile assicurare la regolaritÞ e la funzionalitÞ dei servizi.
  6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalitÞ del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l’Ente puÐ differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi, tenendo conto, comunque, dell’inizio delle attivitÞ formative.
  7. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermitÞ previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalitÞ di comunicazione all’ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 17 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 18.
art.prec. art.succ.