Äîêóìåíò âçÿò èç êýøà ïîèñêîâîé ìàøèíû. Àäðåñ îðèãèíàëüíîãî äîêóìåíòà : http://www.arcetri.astro.it/~rsu/contratto/CCNL_vecchi/ccnl9697liv.htm
Äàòà èçìåíåíèÿ: Fri Jul 20 02:57:48 2001
Äàòà èíäåêñèðîâàíèÿ: Fri Feb 28 13:12:54 2014
Êîäèðîâêà:

Ïîèñêîâûå ñëîâà: ôëóîðåñöåíöèÿ
CCNL 1996-1997 livelli

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL

COMPARTO ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

PERSONALE DEI LIVELLI   IV - X

Biennio economico 1996-1997

 

Art. 1 - Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.

2. Per quanto non modificato dal presente contratto di rinnovo, continuano ad applicarsi le clausole della parte seconda, relative al trattamento economico, del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996, i cui effetti sono estesi al biennio 1996-97.

 

Art. 2 - Aumenti degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari come stabiliti dall’art. 39 comma 1 del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

dal 1 gennaio 1996

Profilo/livello

Importo Profilo/livello Importo
IV

98.000

VIII 70.000
V 89.000 IX 66.000
VI 81.000 X 63.000
VII 74.000    

 

dal 1 novembre 1996 ulteriori importi :

Profilo/livello

Importo Profilo/livello Importo
IV

112.000

VIII 80.000
V 101.000 IX 76.000
VI 93.000 X 72.000
VII 85.000    

 

dal 1 luglio 1997 ulteriori importi :

Profilo/livello

Importo Profilo/livello Importo
IV

74.000

VIII 50.000
V 64.000 IX 48.000
VI 59.000 X 46.000
VII 54.000    

 

Art. 3 - Personale con profilo/livello di ispettore generale e di direttore di divisione artt. 60 e 61 del DPR 30 giugno 1972, n. 748 e succ. modif. ed ex art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

1. Gli stipendi tabellari di cui all’art. 40, comma 1 del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde :

dal 1° gennaio 1996

Profilo

Importo

Profilo

Importo

Direttore di divisione 113.000 Ispettore generale 122.000

 

dal 1° novembre 1996

Profilo

Importo

Profilo

Importo

Direttore di divisione 130.000 Ispettore generale 139.000

 

dal 1° luglio 1997

Profilo

Importo

Profilo

Importo

Direttore di divisione 81.000 Ispettore generale 87.000

 

Art. 4 - Effetti dei benefici

1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilitÞ, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennitÞ premio di fine servizio, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli incrementi stipendiali di cui agli artt. 2 e 3 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserÞ dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennitÞ di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

 

Trattamento Accessorio

Art. 5 - Finanziamento del trattamento accessorio

1. Le risorse di cui all’art. 43, comma 1, del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 sono incrementate, a decorrere dal 1.1.1997 di un importo pari allo 0.63% del monte salari riferito all’anno 1995 e relativo al personale destinatario del presente contratto e dal 31.12.97, a valere dal 1° gennaio 1998, di un ulteriore importo pari allo 0,78% del medesimo monte salari.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite proporzionalmente tra gli istituti ricompresi nell’art. 43 comma 2. In ogni caso gli incrementi della voce "compensi per il lavoro straordinario" di cui all’art. 43, comma 2 lettera a), non possono comportare aumenti del tetto complessivo di ore di lavoro straordinario effettuate nell’anno 1996.

3. Qualora gli Enti diano applicazione a quanto previsto dall’art. 6 del presente CCNL, la ripartizione di cui al comma 2 sarÞ disposta con l’esclusione della voce "produttivitÞ collettiva ed individuale", di cui all’art. 43, comma 2, lettera e) del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996.

 

Art. 6 - Risorse aggiuntive

1. Gli Enti che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal d. lgs. 29/93 e che abbiano introdotto strumenti di programmazione e controllo dell’attivitÞ e di verifica dei risultati possono incrementare ulteriormente, con oneri a proprio carico, il finanziamento del trattamento accessorio nella misura dell’ 1% - come tetto massimo - del monte salari relativo all’anno 1995, riferito al personale destinatario del presente contratto. L’incremento potrÞ avvenire utilizzando le risorse che si rendano eventualmente disponibili a seguito dei migliori risultati nell’andamento gestionale, correlati all’aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell’attivitÞ svolta nel contesto di un impiego piÛ razionale delle risorse umane, senza pregiudizio delle finalitÞ istituzionali degli Enti.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate dagli Enti ad incrementare il fondo di cui all’art. 43, comma 2, lettera e) del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996.

 

Art. 7 - IndennitÞ di Ente

1. Le misure delle indennitÞ di Ente di cui al comma 2 dell’art. 44 del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 sono incrementate, a decorrere dall’ 1 gennaio 1997, dei seguenti importi lordi:

Profilo

Importo

Profilo

Importo

Direttore di divisione 322.000 Ispettore generale 322.000

 

Profilo/livello

Importo Profilo/livello Importo
IV

276.000

VIII 169.000
V 248.000 IX 147.000
VI 212.000 X 129.000
VII 184.000    

2. Le somme di cui al comma 3 dell’art. 44 del CCNL non sono riassorbite dagli incrementi di cui al comma 1.

3. La disposizione di cui al comma 4 dell’art. 44 del CCNL continua ad applicarsi nel presente biennio.